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Ecobonus 110%


Come funziona il super bonus per l’efficientamento energetico degli edifici?Ecco quello che c’è da sapere

Da settembre le linee guida sull’Ecobonus 110%, contenute all’interno del Decreto Rialncio, sono diventate un po’ più chiare. Nel provvedimento è stata confermata la detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (esistenti) e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o nelle singole abitazioni. Il super bonus del 110% vale per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e sarà suddivisa in 5 rate di pari importo. Per fare un esempio, se sostengo una spesa di 10.000 euro, si ottengono 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro annui da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate successivamente all’esecuzione dei lavori.

Presentata in questi termini può sembrare cosa semplice, ma ovviamente ci sono dei requisiti da rispettare (e non sono pochi). Ma andiamo per ordine:

  • Chi può usufruire dell’ecobonus

Il super bonus 110% nasce per i privati, quindi possono usufruire degli incentivi:

– persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, cioè solo per gli immobili    che non sono compresi nei beni dell’azienda o che siano strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa professionale

– gli edifici unifamiliari (unità immobiliare urbana di proprietà)

– i condomini, per interventi sulle parti comuni condominiali

– gli istituti autonomi delle case popolari

– le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci

– le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche (per queste ultime solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi)

  • Come richiedere l’ecobonus

Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

– asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti

– l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Questa certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi.

– scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

  • Quali sono gli interventi per accedere all’ecobonus 110%

Questi possiamo dividerli in due categorie: gli interventi trainanti, ovvero quelli obbligatori per ottenere il 110% di detrazione e gli interventi trainati, opzionali, ma che sono strettamente collegati ai primi.

Tra gli interventi obbligatori troviamo:

  1. L’isolamento termico

Il primo intervento che ti permette di accedere al bonus riguarda l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, ovvero quelle pareti che confinano verso l’esterno o verso ambienti non riscaldati (quindi non le finestre, ma il pavimento, i muri e il tetto) per più del 25% della superficie disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari (nei condomini) che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, insomma dell’isolamento deve beneficiare tutto lo stabile condominiale. Pertanto isolare un muro che confina con un altro appartamento non rientrerà nel calcolo del 25% della superficie. Il risultato dell’isolamento termico deve quindi portare un miglioramento della trasmittanza termica, ovvero il calore che viene disperso attraverso le pareti, e scendere sotto un requisito minimo imposto per legge, che si trova all’interno del Decreto requisiti minimi del Mise. Per il cappotto termico c’è un limite massimo di spesa, che cresce in base alle unità immobiliari (vedi tabella1). Anche i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal DM dell’11 ottobre 2017.

  • La sostituzione della caldaia (esistente)

Godono degli incentivi gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dei seguenti tipi:

  • Caldaie a condensazione in classe A,
  • Pompe di calore (compresi gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo)
  • Impianti di microcogenerazione, come impianti ibridi o geotermici abbinati al fotovoltaico

Gli interventi devono riguardare gli impianti centralizzati condominiali oppure impianti autonomi relativi ad edifici unifamiliari o ad appartamenti in condominio che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Inoltre l’Agenzia della Entrate ha chiarito che è sufficiente sostituire la caldaia o il generatore, quindi non occorre intervenire su tutto l’impianto.

La detrazione, in questo caso, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro a unità immobiliare, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito. Ma anche questi variano in base al tipo di edificio e di intervento (vedi tabella 1).

Massimali di spesa per tutti gli interventi (Tabella 1)

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Ma attenzione, non basta fare questi interventi! L’altra condizione da rispettare è il miglioramento di due classi della certificazione energetica, quindi sostituire una caldaia a gas con un’altra a gas (come una pompa di calore ibrida) potrebbe non dare accesso al bonus, perché mancherebbe il salto di classe energetica. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato. Inoltre sono state introdotte delle sanzioni severe da un minimo di 2 mila euro a un massimo di 15 mila euro per ogni attestazione o asseverazione infedele sui lavori per ottenere l’ecobonus e il sismabonus al 110%.

Fatti uno di questi due miglioramenti si può scegliere di fare anche gli interventi trainati, ovvero tutti quelli ricadenti nei vecchi ecobonus, tipo l’installazione degli infissi o del solare termico, dei condizionatori, dei serramenti, etc. Per questo tipo di interventi è possibile sfruttare ancora la vecchia detrazione dal 50 al 65%, l’incentivo sale al 110% solo nel caso in cui tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei trainanti. Lo stesso discorso vale per l’installazione di un impianto fotovoltaico e delle relative batterie di accumulo, tutti i lavori per avere diritto al super bonus devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

In definitiva, sono due le condizioni fondamentali per ottenere le detrazioni fiscali: realizzare uno degli interventi detti “trainanti” e migliorare di due classi energetiche la certificazione, altrimenti, non si può accedere al bonus.

  • Come ottenere il 110%

Fatti gli interventi, aumentata la classe energetica dell’edificio, certificata da un tecnico qualificato, come si fa a recuperare lo spesa sostenuta? Si può recuperare in 5 anni su quota Irpef, il che significa investire i soldi e recuperarli sulle tasse che paghi. Oppure se non si ha la possibilità di investire ci sono due opzioni alternative per fare i lavori “gratuitamente”: la cessione del credito e lo sconto in fattura. Il primo consiste appunto nella cessione del credito maturato (ovvero della cifra che verrà restituita al cittadino nell’arco di cinque anni) a intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o alla stessa impresa che ha realizzato i lavori, che lo incasserà dal fisco. Una misura che permette alle famiglie di far svolgere gratuitamente i lavori di ristrutturazione che rientrano nell’ecobonus al 110%. Nell’ultima versione dell’ecobonus al 110 inserita nel decreto rilancio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è prevista anche la possibilità di utilizzare la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura non solo per l’ecobonus al 110%, ma anche per i lavori di ristrutturazione con una detrazione al 50%, per gli ecobonus al 65% per il bonus facciate al 90%, non solo per i nuovi lavori, ma anche per quelli già fatti.

In ultimo c’è lo sconto in fattura, ovvero uno sconto di pari importo della detrazione su quanto dovuto al fornitore che ha realizzato gli interventi, il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta o eventualmente cedendo tale credito ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

  • Interventi antisismici

Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche”. Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito corrispondente a un’impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%. La detrazione per il premio assicurativo non è cedibile.

Come tutti gli ecoincentivi è sicuramente un’ottima occasione per rilanciare l’economia del Paese post Covid e dare un segnale positivo che qualcosa si sta facendo per contrastare i cambiamenti climatici. Ma è fondamentale in questa fase affidarsi a professionisti e non farsi attrarre da offerte che promettono “le ristrutturazioni gratis”, ma organizzare una strategia corretta, sicura e funzionale per se, la propria casa e l’ambiente. Vi lascio inoltre un video di approfondimento dove trovare ulteriori informazioni: Ecobonus 110%, spiegato semplicemente

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